Art. 9.
(Coordinatori dei servizi presso le rappresentanze diplomatiche).

      1. Il Ministro degli affari esteri, con apposito decreto, può assegnare dirigenti scolastici presso le rappresentanze diplomatiche dei Paesi in cui si attuano le iniziative linguistico-culturali e formative di cui alla presente legge. Gli incarichi di cui al presente comma sono affidati dal Ministero degli affari esteri in base alla normativa vigente in materia.
      2. Al personale di cui al comma 1 è conferito il compito di coadiuvare la rappresentanza diplomatica nella programmazione e nel coordinamento delle attività e delle iniziative di cui all'articolo 1 promosse nelle rispettive circoscrizioni consolari. Il contingente del personale di cui al comma 1 è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica

 

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istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di appartenenza. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo ha durata triennale, è rinnovabile per un triennio ed è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.
      3. Il personale di cui al comma 1 risponde direttamente al titolare della rappresentanza diplomatica per le iniziative di coordinamento. Tale personale predispone la pianificazione e lo sviluppo delle attività ai fini della loro approvazione da parte del capo della rappresentanza diplomatica, nel rispetto delle priorità individuate nel piano Paese.
      4. Il Ministero degli affari esteri organizza per il personale di cui al presente articolo corsi di preparazione allo svolgimento delle funzioni affidate.